Sezione C
COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE

69 - IMPUTAZIONE DI COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE

69.1 Azione da parte di un comitato per le proteste
(a) Quando un comitato per le proteste, in base a sua osservazione diretta o ad un rapporto pervenutogli da qualsiasi fonte, ritiene che un concorrente possa aver commesso una grave violazione d’una regola o delle buone maniere o dello spirito sportivo, o abbia screditato lo sport, può aprire un’udienza. Il comitato per le proteste deve informare prontamente il concorrente per iscritto dell’asserita condotta sconveniente, e del tempo e luogo dell’udienza. Se il concorrente fornisce valide ragioni per non essere in grado di presenziare all’udienza, il comitato per le proteste deve riprogrammarla.

(b) L’udienza deve essere tenuta, seguendo le procedure delle regole 63.2, 63.3(a), 63.4 e 63.6, da un comitato per le proteste composto da almeno tre membri. Se esso decide che il concorrente ha tenuto l’asserita condotta sconveniente, deve alternativamente :

(1) richiamare il concorrente, o

(2) infliggere una penalizzazione escludendo il concorrente e, se del caso, squalificando una barca dalla regata, o dalle rimanenti regate della serie o dall’intera serie, oppure nell’avviare un’altra azione nell’ambito della propria giurisdizione Una squalifica a norma di questa regola non deve essere scartata dai punteggi della serie della barca.

(c) Il comitato per le proteste deve riferire prontamente la penalizzazione, ma non un richiamo, alle autorità nazionali del luogo di svolgimento della manifestazione, del concorrente e del proprietario della barca. Se il comitato per le proteste è una giuria internazionale nominata dall’ISAF a norma della , deve inviare all’ISAF copia del rapporto.regola 89.2(b)

(d) Se il concorrente non fornisce valide ragioni per non essere in grado di presenziare all’udienza e non si presenta, il comitato per le proteste può condurla in assenza del concorrente. Se il comitato lo fa e penalizza il concorrente, ciò deve essere incluso nel rapporto, redatto a norma della regola 69.1(c) con i fatti accertati, la decisione e le relative motivazioni.

(e) Se il comitato per le proteste sceglie di non condurre l’udienza in assenza del concorrente o se l’udienza non può essere fissata in tempo e luogo che permettano ragionevolmente al concorrente di presenziare, il comitato per le proteste deve raccogliere tutte le informazioni disponibili e, se l’imputazione sembra giustificata, fare un rapporto alla competente autorità nazionale. Se il comitato per le proteste è una giuria internazionale nominata dall’ISAF a norma della regola 89.2(b), deve inviare all’ISAF una copia del rapporto.

(f) Quando il comitato per le proteste ha lasciato la manifestazione e viene ricevuto un rapporto in merito ad un comportamento sconveniente, il comitato di regata o l’autorità organizzatrice può nominare un nuovo comitato per le proteste che proceda a norma della presente regola.

69.2 Azione di un’autorità nazionale
(a) Quando un’autorità nazionale o l’ISAF riceve un rapporto in merito ad una grave violazione d’una regola, delle buone maniere, o dello spirito sportivo, un rapporto relativo ad una presunta condotta che può avere screditato lo sport, o un rapporto richiesto dalla regola 69.1(c) o 69.1(e), può disporre un’indagine e, se del caso, deve disporre un’udienza. Può quindi disporre entro la sua giurisdizione qualsiasi azione disciplinare ritenga appropriata nei confronti del concorrente o barca, o di altra persona implicata, ivi inclusa la sospensione dell’eleggibilità, permanentemente o per uno specifico periodo di tempo, per prender parte ad ogni competizione organizzata nella sua giurisdizione, e la sospensione dell’eleggibilità ISAF in conformità alla Regulation 19 dell’ISAF.

(b) L’autorità nazionale di un concorrente deve anche sospendere l’eleggibilità ISAF del concorrente come richiesto dalla Regulation 19 dell’ISAF.

(c) L’autorità nazionale deve riferire prontamente una sospensione dell’eleggibilità a norma della regola 69.2 (a) all’ISAF, e alle autorità nazionali della persona o del proprietario della barca sospesi se essi non sono membri dell’autorità nazionale che ha inflitto la sospensione.

69.3 Azione dell’ISAF
A seguito del ricevimento di un rapporto a sensi delle regole 69.2 (c) o della Regulation ISAF 19, o a seguito di una propria azione a norma della regola 69.2(a), l’ISAF deve informare tutte le autorità nazionali, che potranno anche sospendere l’eleggibilità per manifestazioni svolte sotto la propria giurisdizione. Il Comitato Esecutivo dell’ISAF deve sospendere l’eleggibilità ISAF del concorrente in conformità alla Regulation 19 ISAF se non lo fa l’autorità nazionale del concorrente.

La FIV stabilisce che, automaticamente e senza alcuna procedura, tutti i concorrenti sospesi da altre Autorità Nazionali o dall’ISAF siano interdetti dal partecipare a regate in Italia per tutto il periodo nel quale sono sottoposti a detta sanzione