Sezione C
COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE

69 - IMPUTAZIONE DI COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE

69.1 Azione da parte di un comitato per le proteste
(a) Quando un comitato per le proteste, in base a sua osservazione diretta o ad un rapporto pervenutogli da qualsiasi fonte, ritiene che un concorrente possa aver commesso una grave violazione d’una regola o delle buone maniere o dello spirito sportivo, o abbia screditato lo sport, può aprire un’udienza. Il comitato per le proteste deve informare prontamente il concorrente per iscritto dell’asserita condotta sconveniente, e del tempo e luogo dell’udienza.

(b) L’udienza deve essere tenuta, a norma delle regole 63.2, 63.3, 63.4 e 63.6, da un comitato per le proteste composto da almeno tre membri. Se esso decide che il concorrente ha tenuto l’asserita condotta sconveniente, deve alternativamente :

(1) richiamare il concorrente, o

(2) infliggere una penalizzazione escludendo il concorrente e, se del caso, squalificando una barca dalla regata, o dalle rimanenti regate della serie o dall’intera serie, oppure nell’avviare un’altra azione nell’ambito della propria giurisdizione Una squalifica a norma di questa regola non deve essere scartata dai punteggi della serie della barca.

(c) Il comitato per le proteste deve riferire prontamente la penalizzazione, ma non un richiamo, alle autorità nazionali del luogo di svolgimento della manifestazione, del concorrente e del proprietario della barca.

(d) Se per un giustificato motivo il concorrente non è in grado di essere presente all’udienza, il comitato per le proteste deve riviarla.. In ogni caso se il concorrente ha lasciato la manifestazione ed in conseguenza non può essere ragionevolmente prevista la sua comparizione in udienza, il comitato per le proteste non darà corso all’udienza, in sua vece dovrà raccogliere ogni prova disponibile e, se l’imputazione apparirà giustificata, fare rapporto alle autorità nazionali di competenza.

(e) Quando il comitato per le proteste ha lasciato la manifestazione e viene ricevuto un rapporto in merito ad un comportamento sconveniente, il comitato di regata o l’autorità organizzatrice può nominare un nuovo comitato per le proteste che proceda a norma della presente regola.

La FIV prescrive che vengano applicate le seguenti disposizioni:
- tutti i provvedimenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e tutela dei minori, devono essere esposti all’Albo della manifestazione;
- gli atti dei procedimenti in esito a cui la Giuria della regata ha erogato le sanzioni previste alla Regole 69.1 (b) (2) o ha emesso i rapporti di cui alla Regola 69.1 (d), devono essere trasmessi alla FIV;
- la Segreteria Generale FIV trasmette detti atti al Giudice Disciplinare Sportivo;
- se non si tratta di una decisione inappellabile emessa dalla Giuria della regata ai sensi della regola 70.4, è possibile il ricorso alla Giuria d’Appello avverso i provvedimenti con cui detta Giuria ha inflitto una delle sanzioni previste alla Regola 69.1 (b) (2) per violazione delle regole di regata; di tale ricorso deve venire inviata copia al Giudice Disciplinare Sportivo il quale può sospendere il procedimento se ritiene rilevante ai fini disciplinari la decisione del ricorso da parte della Giuria d’Appello.

69.2 Azione di un’autorità nazionale
(a) Quando un’autorità nazionale riceve un rapporto a norma delle regole 69.1(c) o 69.1 (d), o un rapporto in merito ad una grave violazione d’una regola, delle buone maniere, o dello spirito sportivo, o un rapporto relativo ad una presunta condotta che può avere screditato lo sport, può disporre un’indagine e, se del caso, deve disporre un’udienza. Può quindi disporre entro la sua giurisdizione qualsiasi azione disciplinare ritenga appropriata nei confronti del concorrente o barca, o di altra persona implicata, ivi inclusa la sospensione dell’eleggibilità, permanentemente o per uno specifico periodo di tempo, per prender parte ad ogni competizione organizzata nella sua giurisdizione, e la sospensione dell’eleggibilità ISAF in conformità alla Regulation 19 dell’ISAF.

(b) L’autorità nazionale di un concorrente deve anche sospendere l’eleggibilità ISAF del concorrente come richiesto dalla Regulation 19 dell’ISAF.

(c) L’autorità nazionale deve riferire prontamente una sospensione dell’eleggibilità a norma della regola 69.2 (a) all’ISAF, e alle autorità nazionali della persona o del proprietario della barca sospesi se essi non sono membri dell’autorità nazionale che ha inflitto la sospensione.

69.3 Azione dell’ISAF
A seguito del ricevimento di un rapporto a sensi delle regole 69.2 (c) o della Regulation ISAF 19, l’ISAF deve informare tutte le autorità nazionali, che potranno anche sospendere l’eleggibilità per manifestazioni svolte sotto la propria giurisdizione. Il Comitato Esecutivo dell’ISAF deve sospendere l’eleggibilità ISAF del concorrente in conformità alla Regulation 19 ISAF se non lo fa l’autorità nazionale del concorrente.

La FIV stabilisce che, automaticamente e senza alcuna procedura, tutti i concorrenti sospesi da altre Autorità Nazionali o dall’ISAF siano interdetti dal partecipare a regate in Italia per tutto il periodo nel quale sono sottoposti a detta sanzione