64 DECISIONI

64.1 Penalità ed esenzioni

(a) Quando il comitato per le proteste decide che una barca che è parte di una udienza di protesta ha violato una regola, essa deve essere squalificata a meno che sia applicabile qualche altra penalizzazione. Una penalizzazione deve essere inflitta sia che la regola applicabile sia stata menzionata o no nella protesta.
(b) Quando a causa della violazione di una regola una barca ha costretto un’altra barca a violare una regola, a questa altra barca non si applicherà la regola 64.1 (a) e quest’ultima sarà esente da penalità.
(c) Se una barca ha violato una regola quando non era in regata, la penalizzazione prevista le sarà inflitta nella regata disputata più prossima nel tempo a quello dell’incidente.

64.2 Decisioni in tema di riparazione
Quando il comitato per le proteste decide che una barca è meritevole di riparazione a norma della regola 62, deve adottare un provvedimento che sia il più equo possibile per tutte le barche coinvolte, che abbiano o meno chiesto riparazione. Ciò può consistere nell’aggiustare i punteggi (si veda, per alcuni esempi, la regola A10) o i tempi d’arrivo delle barche, nell’annullare la regata, nel lasciarne validi i risultati o nell’adottare altri accomodamenti. In caso di dubbio in merito ai fatti o sulle probabili conseguenze di qualche accomodamento per la regata o serie, specialmente prima di annullare la regata, il comitato per le proteste dovrà attingere prove da fonti appropriate.

64.3 Decisioni in tema di stazza
(a) Quando il comitato per le proteste accerta che delle deviazioni in eccesso rispetto alle tolleranze specificate nelle regole di classe sono state causate da danneggiamento o da normale usura e non migliorano le prestazioni della barca, non la penalizzerà. Comunque la barca non dovrà continuare a regatare finché le deviazioni non sono state corrette, a meno che il comitato decida che non visia o on vi sia stata una ragionevole possibilità per farlo.

(b) Se il comitato per le proteste è in dubbio sul significato d’una regola di stazza, deve sottoporre i suoi problemi, assieme ai fatti attinenti, ad un’autorità responsabile in tema d’interpretazione della regola. Nel prendere la sua decisione il comitato è vincolato dal parere di detta autorità

(c) Quando una barca squalificata per una regola di stazza dichiara per iscritto che intende presentare appello, essa può partecipare alle regate successive senza modifiche alla barca, ma sarà squalificata se mancherà di appellare o se l’esito dell’appello le sarà sfavorevole.

(d) Le spese di stazza derivanti da una protesta riguardante una regola di stazza devono essere pagate dalla parte soccombente, a meno che il comitato per le proteste decida altrimenti.

La FIV prescrive che l’Autorità competente citata nella regola 64.3 è in prima istanza un tecnico FIV abilitato alle stazze per quella classe designato dalla FIV o dal Comitato di Regata o per le Proteste se nominato ed , in seconda istanza e solo su richiesta della Giuria d’Appello e del Gruppo di lavoro Stazze, del Settore Quadri Tecnici Federale. Il Comitato incaricherà, se necessario, il tecnico abilitato alle stazze sulla conformità alle regole di classe e ai controlli riguardanti :

- la dimensione, la regolarità e la posizione dei numeri velici e delle lettere di nazionalità;
- la dimensione e la posizione delle scritte pubblicitarie di cui alle apposite norme contenute nell’Appendice 1 del presente regolamento e nella relativa Normativa FIV ;
- l’esistenza e la regolarità delle dotazioni di sicurezza (Special Regulations ORC e assimilabili) ;
- l’esistenza e la regolarità delle sistemazioni interne ;
- il peso degli indumenti di cui alla regola 43.1 ed all’Appendice H del presente regolamento ;
- il peso delle persone quando richiesto dalle regole di classe o dalle istruzioni di regata
- l’entità di danni conseguenti all’incidente avvenuto nella manifestazione anche in relazione alla possibilità dell’imbarcazione a proseguire in sicurezza la manifestazione stessa..

Il Comitato per le Proteste, sentito lo stazzatore, stabilirà un deposito cauzionale congruo rispetto alle operazioni da compiere e non inferiore a 100.00 € per barche appartenenti alle classi olimpiche o a classi di derive in genere o a 250.00 € per le altre classi (IMS, cabinati ecc.).
Il deposito potrà essere richiesto anche alla barca protestata, quando si rendano necessarie operazioni di alaggio e varo. Un rifiuto di versare tale deposito causerà la sospensione delle operazioni e la barca sarà squalificata.Il Comitato per le Proteste esaminerà, inoltre, il rapporto dello stazzatore e, se emergono elementi che a giudizio dello stazzatore rendano invalido il certificato di stazza o di rating dovrà, oltre ai provvedimenti di competenza, comunicare il rapporto dello stazzatore all’autorità competente (FIV) che adotterà i provvedimenti del caso. Qualora venga accertata una volontaria violazione, particolarmente in occasione di manifestazioni nelle quali siano stati effettuati controlli preventivi, è obbligatoria la procedura ai sensi delle reg. 2 e/o 69.
Gli organi ufficiali della manifestazione sono esentati dal versamento del deposito.