76 ESCLUSIONE DI BARCHE O CONCORRENTI

76.1 L’autorità organizzatrice o il comitato di regata possono, respingere o annullare l’iscrizione d’una barca o escludere un concorrente, subordinatamente alla regola 76.2, purché sia fatto prima della partenza della prima prova e ne precisino la ragione. Per altro, l’autorità organizzatrice o il comitato di regata non può respingere od annullare l’iscrizione di una barca o escludere un concorrente a causa di pubblicità, a condizione che la barca o il concorrente rispetti la Regulation 20 dell’ISAF, Codice della Pubblicità .

La FIV prescrive : Nelle regate corse in Italia o comunque sotto la giurisdizione FIV un concorrente e/o una barca devone essere in regola con le disposizioni del Regolamento FIV sull’uso della Pubblicità. Comunque un concorrente od una barca non devono essere esclusi da una manifestazione perché il nome della sua barca o del suo sponsor sono in concorrenza con il nome o il marchio dello sponsor della manifestazione.

76.2 Nei campionati mondiali o continentali una iscrizione che rientri nelle quote stabilite non deve essere respinta o annullata senza aver prima ottenuto l’approvazione della relativa associazione di classe internazionale (o dell’Offshore Racing Council) oppure dell’ISAF.