88 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE; BANDO DI REGATA;
NOMINE DEGLI UFFICIALI DI REGATA
88.1 Autorità organizzatrice
Le regate devono essere organizzate da un’autorità organizzatrice,
che deve essere
(a) la ISAF;
(b) un’autorità nazionale membro dell’ISAF;
(c) un circolo o un’altra organizzazione affiliata ad un’autorità
nazionale;
(d) un’associazione di classe, sia con l’approvazione di un’autorità
nazionale sia congiuntamente ad un circolo affiliato;
(e) un ente non affiliato congiuntamente ad un circolo affiliato, laddove l’ente
non affiliato appartenga e sia controllato dal circolo. L’autorità
nazionale del circolo può prescrivere che venga richiesta la propria
preventiva autorizzazione per una tale manifestazione; o
(f) un ente non affiliato congiuntamente ad un circolo affiliato, laddove l’ente
non affiliato non appartenga e non sia controllato dal circolo, previa autorizzazione
dell’ISAF e della autorità nazionale del club.
La FIV prescrive : per tutte le regate organizzate in Italia, le autorità organizzatrici, i Comitati di Regata e le Giurie dovranno essere conformi alla Normativa federale, emanata in accordo alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto delle regole dell’ISAF.
88.2 Bando di regata; Nomina degli Ufficiali di Regata
(a) L’autorità organizzatrice deve pubblicare un bando di regata
che sia conforme alla regola J1. Il bando di regata può essere modificato,
a condizione che ne venga data tempestiva notizia.
(b) L’autorità organizzatrice deve nominare un comitato di regata e, se del caso, nominare un comitato per le proteste e gli arbitri. In ogni caso, il comitato di regata, una giuria internazionale e gli arbitri potranno essere nominati dall’ISAF come previsto dalle ISAF Regulations.