90 COMITATO PER LE PROTESTE

Un comitato per le proteste deve essere:
(a) un comitato nominato dall’ autorità organizzatrice o dal comitato di regata, o
(b) una giuria internazionale nominata dall’autorità organizzatrice o come prescritto nelle ISAF Regulation e che risponda ai requisiti di cui all’Appendice N . Un’autorità nazionale può prescrivere che sia richiesta la sua approvazione per la nomina di giurie internazionali per regate entro la sua giurisdizione, eccetto per gli eventi dell’ISAF o quando giurie internazionali sono nominate dall’ISAF a norma della regola 88.2(b).

La FIV prescrive : quando l’Ente Organizzatore, sia esso la FIV o altro Ente, come da reg.88.1, nomina un organo indipendente dal Comitato di regata a norma della regola 90, tale organo - denominato “Giuria”- dovrà essere costituito ed operare come segue :
1. Costituzione
1.1 La Giuria sarà costituita da almeno treUfficiali di Regatai, di cui uno fungerà da Presidente.
1.2 La Giuria sarà separata e indipendente dal Comitato di Regata e non dovrà normalmente includere alcun membro del Comitato di Regata.
2. Scelta
2.1 Gli Ufficiaòi di Regatai componenti la Giuria saranno scelti e nominati dall’Ente Organizzatore.
2.2 Gli Ufficiali di Regata italiani dovranno appartenere all’Albo Nazionale degli Ufficiali di Regata (categorie nazionale o zonale).Gli Ufficiali di Regata stranieri dovranno essere riconosciuti e autorizzati dalla propria Autorità Nazionale .
3. Funzioni
Alla Giuria costituita e scelta come sopra, potranno essere assegnate tutte le funzioni, anche quelle facoltative, previste nella regola N2.1, N2.2 e N2.3, contenute nell’Appendice N.
4. Procedure e decisioni
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza semplice. Ciascun membro avrà diritto ad un voto. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Rapporti Comitato di Regata e Giuria
La Giuria non controllerà il Comitato di Regata, salvo che.si raccomanda che , qualora si verifichino condizioni di vento che non consentano il rispetto della regola 42 (Propulsione), il Comitato di Regata tenga in considerazione l’eventuale richiesta degli Ufficiali di Regatai incaricati dell’applicazione della reg.42 di annullare la regata a norma della regola 32.1(c) o della regola 32.1(e).