CASO 57 

Regola 78.3, Conformita’alle regole di Classe; certificati

Lo stazzatore di cui fa riferimento la Regola 78.3 deve essere ufficialmente nominato per la regata o la serie di regate; non è consentito ad uno stazzatore esterno depositare una relazione secondo i termini di tale regola. Un certificato ancora valido, regolarmente convalidato, presentato in buona fede da un armatore che si sia attenuto a quanto previsto dalla Regola 78.1 non può essere retroattivamente annullato dopo il completamento di una regata o serie di regate.

Riassunto dei fatti

A e B sono imbarcazioni stazzate IOR, che partecipano ad una serie di regate durante tutta la stagione estiva. Dopo la fine della serie, B chiede riparazione, basando la sua richiesta sul fatto che il Comitato di Regata ha utilizzato per A, durante tutta la serie di prove, un certificato di stazza IOR inesatto. Successivamente alla presentazione della richiesta, l’Ente che rilascia i certificati di stazza conferma che nel certificato di A esisteva un errore insospettabile, che risaliva all’epoca della prima misurazione di stazza dello scafo di A, avvenuta qualche anno prima. B dichiara che il Comitato di Regata avrebbe dovuto protestare A come richiesto dalla Regola 78.3.
La Giuria conclude che l’armatore di A non può essere considerato responsabile dell’errore di calcolo nel rating e che non ci sono prove che egli abbia infranto la Regola 78.1.
La Giuria stabilisce anche che nessun atto od omissione da parte del Comitato di Regata è stato causa dell’errore o del fatto che questo non venisse rilevato e che pertanto B non ha diritto a riparazione.
La Giuria deferisce il caso ai sensi della Regola 70.2.

Decisione

La decisione della Giuria viene confermata.
B aveva dichiarato che il Comitato per le Proteste non si era attenuto alla Regola 78.3 non protestando A e che ciò era stato di pregiudizio per lei e per le altre barche in quella classe.

Comunque la Regola 78.3 non era pertinente; questa, infatti, si applica ad una regata o serie di regate, per le quali sia stato nominato uno stazzatore.
La Regola 78.3 non si applica ad un rapporto depositato da uno stazzatore esterno.

In questo caso, la relazione proveniva dalla Commissione Nazionale di Stazza, sulla quale né l’Ente Organizzatore né il Comitato di Regata avevano autorità.
Poiché non era stato nominato uno stazzatore specificamente per quella serie, non poteva essere convocata un’udienza, secondo la Regola 78.3

Quando un certificato valido si rivela non esatto, esso può essere ritirato dall’autorità che l’ha emesso, ma nessun’azione retroattiva può essere intrapresa, relativamente ad una serie di regate già completata, oppure a regate ancora sotto la giurisdizione del Comitato di Regata. Pertanto quando un certificato regolarmente convalidato è presentato in buona fede e la regata o la serie di regate è completata, i risultati finali restano validi, anche se in seguito il certificato viene ritirato.

RYA 1983/1