PARTE 5 - PROTESTE, RIPARAZIONI, UDIENZE, CATTIVA CONDOTTA ED APPELLI

Sezione A- PROTESTE; RIPARAZIONI; AZIONI PER LA REGOLA 69

60 DIRITTO DI PROTESTARE; DIRITTO DI CHIEDERE RIPARAZIONE O AZIONI PER LA REGOLA 69

60.1 Una barca può
(a) protestare un’altra barca, ma non per un’asserita violazione di una regola della Parte 2 salvo che essa sia stata coinvolta nell’incidente o l’abbia visto; o
(b) chiedere riparazione.

60.2 Un comitato di regata può
(a) protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni derivanti da una richiesta di riparazione o da una protesta invalida, o da un rapporto di una parte interessata diversa dal rappresentante della barca stessa;
(b) richiedere riparazione per una barca, o
(c) fare rapporto al comitato per le proteste richiedendo una azione a norma della regola 69.1 (a).
Comunque, quando il comitato di regata riceve un rapporto a norma della regola 43.1(c) o 78.3 deve protestare la barca

60.3 Un comitato per le proteste può
(a) protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni derivanti da una richiesta di riparazione o da una protesta invalida, o da un rapporto da una parte interessata diversa dal rappresentante della barca stessa. Peraltro esso può protestare una barca
(1) se ha notizia di un incidente che l’ha coinvolta, che potrebbe aver provocato lesioni o danni gravi o
(2) se nel corso dell’udienza di una protesta valida ha notizia che la barca, sebbene non sia parte nell’udienza, era coinvolta nell’incidente e possa aver infranto una regola;
(b) convocare un’udienza per prendere in considerazione una riparazione; o
(c) agire a norma della regola 69.1 (a).