PARTE 5 - PROTESTE, RIPARAZIONI, UDIENZE, CATTIVA CONDOTTA ED APPELLI
Sezione A- PROTESTE; RIPARAZIONI; AZIONI PER LA REGOLA 69
60 DIRITTO DI PROTESTARE; DIRITTO DI CHIEDERE RIPARAZIONE O AZIONI PER LA REGOLA 69
60.1 Una barca può
(a) protestare un’altra barca, ma non per un’asserita violazione
di una regola della Parte 2 salvo che essa sia stata
coinvolta nell’incidente o l’abbia visto; o
(b) chiedere riparazione.
60.2 Un comitato di regata può
(a) protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni derivanti
da una richiesta di riparazione o da una protesta
invalida, o da un rapporto di una parte interessata
diversa dal rappresentante della barca stessa;
(b) richiedere riparazione per una barca, o
(c) fare rapporto al comitato per le proteste richiedendo una azione a norma
della regola 69.1 (a).
Comunque, quando il comitato di regata riceve un rapporto a norma della regola
43.1(c) o 78.3 deve protestare la barca
60.3 Un comitato per le proteste può
(a) protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni derivanti
da una richiesta di riparazione o da una protesta
invalida, o da un rapporto da una parte interessata
diversa dal rappresentante della barca stessa. Peraltro esso può protestare
una barca
(1) se ha notizia di un incidente che l’ha coinvolta, che potrebbe aver
provocato lesioni o danni gravi o
(2) se nel corso dell’udienza di una protesta
valida ha notizia che la barca, sebbene non sia parte
nell’udienza, era coinvolta nell’incidente e possa aver infranto
una regola;
(b) convocare un’udienza per prendere in considerazione una riparazione;
o
(c) agire a norma della regola 69.1 (a).