65 COMUNICAZIONI ALLE PARTI E AD ALTRI
65.1 Dopo aver presa la sua decisione il
comitato per le proteste deve comunicare prontamente alle parti
dell’udienza i fatti accertati, le regole
applicabili, la decisione, la sua motivazione, ed ogni penalità inflitta
o riparazione concessa.
65.2 Una parte dell’udienza
ha diritto di ricevere per iscritto le suddette informazioni, se lo richiede
in forma scritta al comitato per le proteste entro sette giorni dalla comunicazione
della decisione. Il comitato deve allora prontamente fornire tali informazioni
insieme, quando è relativo, ad un diagramma dell’incidente preparato
o confermato dal comitato.
65.3 Quando il comitato per le proteste penalizza una barca
per una regola di stazza, esso deve inviare le suddette informazioni alle competenti
autorità di stazza.