65 COMUNICAZIONI ALLE PARTI E AD ALTRI

65.1 Dopo aver presa la sua decisione il comitato per le proteste deve comunicare prontamente alle parti dell’udienza i fatti accertati, le regole applicabili, la decisione, la sua motivazione, ed ogni penalità inflitta o riparazione concessa.

65.2 Una parte dell’udienza ha diritto di ricevere per iscritto le suddette informazioni, se lo richiede in forma scritta al comitato per le proteste entro sette giorni dalla comunicazione della decisione. Il comitato deve allora prontamente fornire tali informazioni insieme, quando è relativo, ad un diagramma dell’incidente preparato o confermato dal comitato.

65.3 Quando il comitato per le proteste penalizza una barca per una regola di stazza, esso deve inviare le suddette informazioni alle competenti autorità di stazza.