89 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE; BANDO DI REGATA; NOMINE DEGLI UFFICIALI DI REGATA

89.1 Autorità organizzatrice
Le regate devono essere organizzate da un’autorità organizzatrice, che deve essere
(a) l’ ISAF;

(b) un’autorità nazionale membro dell’ISAF;

(c) un circolo o un’altra organizzazione affiliata ad un’autorità nazionale;

(d) un’associazione di classe, sia con l’approvazione di un’autorità nazionale sia congiuntamente ad un circolo affiliato;

(e) un ente non affiliato congiuntamente ad un circolo affiliato, laddove l’ente non affiliato appartenga e sia controllato dal circolo. L’autorità nazionale del circolo può prescrivere che venga richiesta la propria preventiva autorizzazione per una tale manifestazione; o

(f) un ente non affiliato congiuntamente ad un circolo affiliato, laddove l’ente non affiliato non appartenga e non sia controllato dal circolo, previa autorizzazione dell’ISAF e della autorità nazionale del club.

89.2 Bando di regata; Nomina degli Ufficiali di Regata

(a)L’autorità organizzatrice deve pubblicare un bando di regata che sia conforme alla regola J1. Il bando di regata può essere modificato, a condizione che ne venga data tempestiva notizia.

(b) L’autorità organizzatrice deve nominare un comitato di regata e, se del caso, nominare un comitato per le proteste e gli arbitri. In ogni caso, il comitato di regata, una giuria internazionale e gli arbitri potranno essere nominati dall’ISAF come previsto dalle ISAF Regulations.