Regola 11 Sulle stesse mure, Ingaggiate
Regola 64.1(b), Decisioni: Penalità
ed esenzioni
Un Comitato per le Proteste deve esonerare le barche che siano state costrette da un’altra barca ad infrangere una regola.
Riassunto dei fatti Le posizioni 1 e 4 rappresentano quattro barche di classi d’altura,
rispettivamente ad un minuto ed a 15 secondi prima dalla partenza. |
Decisione
Gli appelli sono accolti.
MW e ML debbono essere reintegrate in classifica.
Queste due barche sono state costrette a violare la Regola 11 esclusivamente
a causa della rotta scorretta di W; inoltre hanno poggiato solo per attenersi
alla Regola 14 ed hanno pertanto diritto ad essere esonerate secondo quanto
previsto dalla Regola 64.1(b).
Quando, in situazioni del genere, è possibile dimostrare in modo convincente
che una barca che è intervenuta, si è resa complice della barca
al vento che non si è tenuta discosta, vuoi prendendo il lato sottovento
di quella barca come rifugio, vuoi esercitando poca o nessun’iniziativa
per forzarla a tenersi discosta, allora questa dovrebbe essere squalificata
per la Regola 11.
Nell’assumere tale decisione bisognerebbe prendere in considerazione
i seguenti punti, benché nessuno di essi possa essere considerato determinante:
La barca che è intervenuta,
? Ha poggiato anch’essa di proposito?
? Ha orzato in modo da costringere la barca al vento ad orzare per tenersi
discosta?
? Ha richiamato alla voce la barca al vento perché si tenga discosta
e l’ha fatto prontamente?
? E’ stata favorita o danneggiata dall’infrazione della barca
al vento?
? Infine, è lei che si è portata in una posizione chiaramente
insostenibile fra le due barche che le erano di prua?
Nel caso in esame, mentre W è stata in continua e flagrante violazione
della Regola 11 per un considerevole periodo di tempo, non c’è
nulla nei fatti accertati che portino a giustificare la squalifica di ML e
MW sulla base delle summenzionate considerazioni.
Nessuna delle due barche si è infilata, o ha poggiato prima che W le
abbia forzate a poggiare, mentre entrambe, con richiami alla voce e dichiarazioni
di protesta, hanno sottolineato che la barca al vento aveva l’obbligo
di tenersi discosta.
USSA 1950/37