CASO 66 

Regola 64.1(a), Decisioni: Penalità ed esenzioni
Regola 85, Regole vigenti

Un Comitato di Regata non può modificare o rifiutare di attenersi ad una decisione di un Comitato per le Proteste compreso una decisione basata su di una relazione di un’autorità qualificata a risolvere questioni di stazza.

Quesito

Un Comitato di Regata protesta un certo numero di barche per la Regola 78, per irregolarità di stazza.
Il Comitato per le Proteste, dopo un’udienza, conclude che esiste un ragionevole dubbio circa l’interpretazione o l’applicazione delle relative regole di classe.
Agendo secondo la Regola 64.3(b), il Comitato per le Proteste sottopone il quesito all’Associazione di Classe, in quanto ritenuta, nella fattispecie, l’Autorità più qualificata a risolvere tali questioni.
L’Associazione di Classe riferisce che tutte le barche coinvolte hanno infranto una regola di classe ed il Comitato per le Proteste, accogliendo la relazione, squalifica le barche.
Il Comitato di Regata rifiuta di dare esecuzione a tale decisione sostenendo che, per varie ragioni, questa non è giusta.
Si chiede: il Comitato di Regata può modificare o decidere di non attenersi alle decisioni di un Comitato per le Proteste, sia che queste decisioni siano, oppure sia che non siano basate su di un rapporto redatto ai sensi della Regola 64.3(b) ? In caso negativo, chi può prendere tale iniziativa?


Risposta

No.
La Regola 85 stabilisce che il Comitato di Regata deve attenersi al Regolamento di Regata.
Un Comitato di Regata non ha autorità alcuna su di un Comitato per le Proteste e non ha titolo per modificare o per rifiutare l’esecuzione di decisioni prese dal Comitato per le Proteste.
La Regola 64.1(a) stabilisce che una decisione di squalifica di un Comitato per le Proteste deve essere eseguita.

RYA 1984/16