Regola 64.1(a), Decisioni: Penalità
ed esenzioni
Regola 85, Regole vigenti
Un Comitato di Regata non può modificare o rifiutare di attenersi ad una decisione di un Comitato per le Proteste compreso una decisione basata su di una relazione di un’autorità qualificata a risolvere questioni di stazza.
Quesito
Un Comitato di Regata protesta un certo numero di barche per la Regola 78,
per irregolarità di stazza.
Il Comitato per le Proteste, dopo un’udienza, conclude che esiste un
ragionevole dubbio circa l’interpretazione o l’applicazione delle
relative regole di classe.
Agendo secondo la Regola 64.3(b), il Comitato per le Proteste sottopone il
quesito all’Associazione di Classe, in quanto ritenuta, nella fattispecie,
l’Autorità più qualificata a risolvere tali questioni.
L’Associazione di Classe riferisce che tutte le barche coinvolte hanno
infranto una regola di classe ed il Comitato per le Proteste, accogliendo
la relazione, squalifica le barche.
Il Comitato di Regata rifiuta di dare esecuzione a tale decisione sostenendo
che, per varie ragioni, questa non è giusta.
Si chiede: il Comitato di Regata può modificare o decidere di non attenersi
alle decisioni di un Comitato per le Proteste, sia che queste decisioni siano,
oppure sia che non siano basate su di un rapporto redatto ai sensi della Regola
64.3(b) ? In caso negativo, chi può prendere tale iniziativa?
Risposta
No.
La Regola 85 stabilisce che il Comitato di Regata deve attenersi al Regolamento
di Regata.
Un Comitato di Regata non ha autorità alcuna su di un Comitato per
le Proteste e non ha titolo per modificare o per rifiutare l’esecuzione
di decisioni prese dal Comitato per le Proteste.
La Regola 64.1(a) stabilisce che una decisione di squalifica di un Comitato
per le Proteste deve essere eseguita.
RYA 1984/16