CASO 65 

Compartemento sportivo e le regole
Regola 2 Coretto navigare
Regola 30.3, Penalita' alla partenza: Regola della bandiera nera

Regola 69.1, Imputazione di compertamento gravemente sconveniente: Azione da parte di un comitato per le proteste

Quando una barca è conscia di aver infranto la Regola della Bandiera Nera è obbligata a ritirarsi prontamente. Se questa si astiene dal farlo e deliberatamente ostacola un’altra barca in regata commette una grave infrazione al corretto comportamento sportivo contravvenendo pertanto alla Regola 2.

Riassunto dei fatti

Alla partenza della quarta regata, A si trova chiaramente a circa tre o quattro lunghezze oltre la linea di partenza sul lato di percorso.
E’ in vigore la Regola 30.3.
A, benché sia consapevole di essere oltre la linea al suo segnale di partenza, continua la regata e copre B nella parte iniziale del primo lato al vento.
B protesta.
Il Comitato per le Proteste conferma la squalifica di A e più tardi agisce contro il suo timoniere ai sensi della Regola 69.1, stabilendo che il suo comportamento, volto ad ostacolare B, costituisce una grave infrazione al Principio del corretto comportamento sportivo e pertanto lo esclude dalla serie di prove.
A presenta appello.

Decisione

Appello respinto.
In base ai fatti accertati dal Comitato per le Proteste, A è stata correttamente squalificata nella quarta regata.
Il Comitato per le Proteste ha stabilito che il timoniere sapeva:
? di essere OCS al momento del segnale di partenza;
? di avere infranto la Regola 30.3.
? di essere squalificato per quest’infrazione;
? di avere, inoltre, anche seriamente ostacolato un’altra barca in regata.
Il Comitato per le Proteste, avendo considerato tutto questo come una grave infrazione alla Regola 2, ha agito in maniera appropriata secondo il disposto della Regola 69.1 escludendo il timoniere dalla serie di regate.

RYA 1984/7