71 DECISIONI DELL’AUTORITA’ NAZIONALE

71.1 Una parte interessata o un membro del comitato per le proteste non devono prendere alcuna parte nella discussione o decisione d’un appello o d’una richiesta di conferma o correzione.

71.2 L’autorità nazionale può confermare, modificare o riformare la decisione del comitato per le proteste, dichiarare la non validità della protesta o della richiesta di riparazione, o rinviare la protesta o la richiesta per la riapertura dell’udienza o per una nuova udienza e decisione,davanti allo stesso o ad altro comitato per le proteste

71.3 Quando l’autorità nazionale decide che in base ai fatti accertati dal comitato per le proteste una barca che era parte nell’udienzadi una protesta ha violato una regola, deve penalizzarla, sia che quella barca o quella regola fossero menzionate o meno nella decisione del comitato per le proteste.

71.4 La decisione dell’autorità nazionale è definitiva. L’autorità nazionale deve inviare per iscritto la sua decisione a tutte le parti dell’udienza e al comitato per le proteste, che dovranno attenersi ad essa.