Sezione D - Appelli

70 – APPELLI E RICHIESTE AD UNA AUTORITA’ NAZIONALE

70.1 Salvo che il diritto di appello non sia stato negato a norma della regola 70.5, una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati.

70.2 Un comitato per le proteste può chiedere la conferma o la correzione della sua decisione.

70.3 Un appello a norma della regola 70.1 o una richiesta da parte di un comitato per le proteste a norma della regola 70.2 devono essere inviati all’autorità nazionale con la quale l’autorità organizzatrice è associata a norma della regola 89.1. Comunque, se le barche attraverseranno le acque di più di un’autorità nazionale mentre sono in regata, le istruzioni di regata devono identificare l’autorità nazionale alla quale devono essere inviati gli appelli o le richieste.

70.4 Un circolo o un’altra organizzazione affiliata ad una autorità nazionale può chiedere un’interpretazione delle regole, purché non riguardi una protesta o una richiesta di riparazione che possa essere appellata. L’interpretazione non deve essere usata per cambiare una precedente decisione di un comitato per le proteste.

70.5 Non sono appellabili le decisioni d’una giuria internazionale costituita in conformità all’Appendice N . Inoltre, se il bando di regata e le istruzioni di regata lo stabiliscono, il diritto d’appello può essere escluso purché:

(a) sia essenziale definire prontamente il risultato d’una regata che qualifichi una barca a partecipare ad uno stadio successivo d’una manifestazione o ad una manifestazione successiva (un’autorità nazionale può prescrivere che per tale procedura sia richiesta la sua approvazione).

(b) un’autorità nazionale lo prescriva per una particolare manifestazione aperta soltanto ad iscritti posti sotto la sua giurisdizione, o

(c) un’autorità nazionale lo prescriva per una particolare manifestazione, dopo essersi consultata con l’ISAF, purché il comitato per le protest sia costituito a norma dell’Appendice N , con l’eccezione che sarà sufficiente che solo due membri della giuria siano Giudici Internazionali.

70.5 Gli appelli e le richieste devono essere conformi alla Appendice F .

La FIV prescrive : l’inappellabilità di cui al punto 70.4 deve essere approvata dalla FIV prima della sua inclusione nel Bando di Regata . Peraltro, per regate in cui la FIV stessa sia l’Ente Organizzatore, a norma della regola 88.1 (b), potranno esser nominate Giurie inappellabili senza alcuna preventiva richiesta da parte dei Circoli e senza l’obbligo di menzione nel Bando di Regata. Una Giuria inappellabile deve essere presieduta da un Giudice Internazionale salvo specifica deroga approvata dalla FIV (Consiglio di Presidenza).