APPENDICE N - GIURIE INTERNAZIONALI

Vedere le regole 70.4 e 89 (c). La presente appendice non deve essere modificata da istruzioni di regata o da prescrizioni
di ’autorità nazionali’.


N1 COMPOSIZIONE, NOMINA E ORGANIZZAZIONE

N1.1 Una giuria internazionale deve essere composta da esperti velisti con eccellente conoscenza delle regole di regata e vasta esperienza di comitato per le proteste. Deve essere indipendente e non comprendere membri del comitato di regata, e deve essere nominata dall’autorità organizzatrice, con l’approvazione dell’autorità nazionale, qualora sia richiesta (vedere la regola 90 (b)) o dell’ISAF a norma della regola 88.2(b).

N1.2
La giuria deve essere composta da un presidente, un vicepresidente se opportuno, e da altri membri per un totale di almeno cinque. La maggioranza deve essere di Giudici Internazionali. La giuria può nominare un segretario, che non deve essere membro della giuria.

N1.3
Non più di due membri della stessa Autorità Nazionale (tre nei Gruppi M – N e Q) devono appartenere alla stessa autorità nazionale.

N1.4

(a) Una Giuria di dieci o più membri può suddividersi in due o più pannelli di almeno cinque membri ciascuno la maggioranza dei quali deve essere di Giudici Internazionali. In tal caso i requisiti per l’appartenenza alla giuria completa, vanno riferiti ad ogni suo pannello ma non alla giuria completa.

(b)Una Giuria di meno di 10 membri può suddividersi in due o più pannelli di almeno tre membri ciascuno, la maggioranza dei quali deve essere di Giudici Internazionali. I membri di ciascun pannello devono essere di almeno tre differenti autorità nazionali ad eccezione nel Gruppo M, N o Q, ove essi devono essere di almeno due differenti autorità nazionali. Se non soddisfatta dalla decisione di un pannello, una parte ha diritto a una udienza presso una giuria composta a norma delle regole N1,1, N1.2 e N1.3, eccetto per i fatti accertati, se richiesto entro il tempo limite specificato nelle istruzioni di regata.

N1.5
Quando per cause di malattia o di emergenza la giuria ha meno di cinque membri, e non sono disponibili sostituzioni qualificate, essa rimane validamente costituita se consiste di almeno tre membri. Quando vi sono tre o quattro membri, essi devono essere di almeno tre differenti autorità nazionali eccetto nei Gruppi M, N e Q, ove essi devono essere di almeno due differenti autorità nazionali

N1.6
Quando per la nomina di una giuria internazionale è richiesta la approvazione dell’autorità nazionale (vedere la regola 90 (b)), la comunicazione della sua approvazione deve essere inserita nelle istruzioni di regata o va affissa all’albo ufficiale dei comunicati.

N1.7
Se la giuria agisce senza essere regolarmente costituita, le sue decisioni possono venire appellate.

N2 RESPONSABILITÀ


N2.1
Una giuria internazionale ha la responsabilità di esaminare e decidere tutte le proteste, le richieste di riparazione
e le altre questioni di cui alle regole della Parte 5. Quando richiesto dall’autorità organizzatrice o dal comitato
di regata, essa deve consigliarli ed assisterli in ogni materia riguardante direttamente la regolarità della
manifestazione.

N2.2 A meno che l’autorità organizzatrice stabilisca altrimenti, la giuria deve:
(a) decidere questioni di eleggibilità, di stazza o inerenti a certificati delle barche; e
(b) autorizzare la sostituzione di concorrenti, barche, vele o equipaggiamento.

N2.3 Se è stato così stabilito dall’autorità organizzatrice, la giuria deve
(a) apportare o approvare modifiche alle istruzioni di regata,
(b) sovrintendere o dirigere il comitato di regata nella conduzione delle regate, e
(c) decidere su altre materie ad essa deferite dall’autorità organizzatrice.

N3 PROCEDURE

N3.1 Le decisioni della giuria vanno prese a maggioranza semplice di tutti i suoi membri. In caso di parità di voti, il presidente della riunione può avere un voto aggiuntivo.

N3.2 Se si ritiene desiderabile che certi membri non partecipino alla discussione e decisione d’una protesta o richiesta di riparazione, la giuria rimane validamente costituita con almeno tre membri. Almeno due di questi membri devono essere giudici internazionali.

N3.3
I suoi membri non vanno considerati parti interessate (vedere la regola 63.4) a motivo della loro nazionalità.

N3.4
Se un pannello non riesce a raggiungere una decisione, può aggiornarsi e riferire la questione alla giuria al completo.