APPENDICE M
RACCOMANDAZIONI AI COMITATI PER LE PROTESTE
Questa appendice contiene soltanto dei consigli: in certe circostanze può
essere consigliabile modificare queste procedure. Essa si rivolge soprattutto
ai presidenti di comitato per le proteste, ma può essere di ausilio anche
ai giudici, ai segretari di giuria, ai comitati di regata e agli altri che hanno
a che fare con le udienze delle proteste o delle richieste di riparazione.
In una udienza di una protesta o per una richiesta di riparazione il comitato
per le proteste dovrebbe dare uguale peso a tutte le testimonianze; dovrebbe
tener presente che un’onesta testimonianza può variare, ed essere
perfino contraddittoria in quanto risultato di differenti osservazioni e ricordi;
dovrebbe risolvere tali divergenze come meglio si può; dovrebbe riconoscere
che nessuna barca o concorrente è colpevole fino a quando una infrazione
ad una regola non sia stata confermata in modo da soddisfare il comitato per
le proteste; e dovrebbe tenere una mentalità sgombra da pregiudizi fino
a che non sono state assunte tutte le prove relative al fatto che una barca
o un concorrente abbia violato una regola o meno.
M1 PRELIMINARI (possono essere svolti dall’ufficio di regata)
* Ricevere la protesta o la richiesta di riparazione.
* Annotare sul modulo l’ora della consegna della protesta o della richiesta
ed il tempo limite per le proteste.
* Informare ciascuna parte, e se occorre il comitato di regata, quando e dove
sarà tenuta l’udienza.
M2 PRIMA DELL’UDIENZA
Assicurarsi che :
* ogni parte abbia copia e l’opportunità di leggere la protesta
o la richiesta di riparazione ed abbia avuto un periodo di tempo ragionevole
per prepararsi all’udienza;
* nessun membro del comitato delle proteste sia una parte interessata. Chiedere
alle parti se intendono ricusare qualche membro del comitato. Quando una riparazione
viene richiesta ai sensi della Regola 62.1(a), un membro del comitato
di regata non dovrebbero far parte del comitato per le proteste.
* sia presente soltanto una persona per barca (o parte) a meno che non ci sia
bisogno di un interprete;
* siano presenti tutte le barche e le persone coinvolte. Se non lo sono, il
comitato può procedere comunque a norma della regola 63.3 (b);
* i rappresentanti delle barche fossero a bordo quando richiesto (regola 63.3
(a)). Qualora le parti fossero in regate differenti, ambedue le autorità
organizzatrici devono accettare la composizione del comitato delle proteste
(regola 63.8). In una protesta di stazza avere a disposizione le regole di classe
vigenti ed identificare l’autorità responsabile alla loro interpretazione
(regola 64.3 (b)).
M3 L’UDIENZA
M3.1 Controllare la validità della protesta o della richiesta
di riparazione
* Il suo contenuto era sufficiente (regola 61.2 o 62.1) ?
* E’ stata consegnata in tempo? Se no, c’è una buona ragione
per differire il tempo limite (regola 61.3 o 62.2) ?
* Se ne è il caso, il protestante era implicato nell’incidente
o ne è stato testimone (regola 60.1 (a)) ?
* Quando e’ richiesto, il protestante era coinvolto nell’incidente
o ne è stato testimone (regola 60.1(a)) ?
* Quando necessario: è stato gridato “Protesto!” ed è
stata esposta correttamente la bandiera rossa (regola 61.1 (a)) ?
* Se bandiera e grido di richiamo non erano necessari, il protestato è
stato informato ?
* Decidere se la protesta o la richiesta di riparazione sia ammissibile (regola
63.5)
* Una volta accertata l’ammissibilità della protesta o della richiesta
non permettere che l’argomento venga rimesso in discussione, a meno che
siano disponibili a tale riguardo nuove prove concrete.
M3.2 Assunzione delle prove (regola 63.6)
* Chiedere al protestante e poi al protestato di fornire la loro versione dei
fatti. Quindi permettere che si rivolgano domande reciproche. In una richiesta
di riparazione, chiedere alla parte di formulare la propria richiesta.
* Chiedere ai membri del comitato se vogliano fare delle domande.
* Assicurarsi di sapere quali sono i fatti affermati da ciascuna parte, prima
di sentire i testimoni. Le loro versioni dei fatti possono essere differenti
* Consentire ad ognuno, compresi i membri dell’ equipaggio della barca,
di fornire delle prove. Spetta alla parte decidere quali testimoni vuole chiamare,
anche se il comitato per le proteste può anche chiamare testimoni (regola
63.6). Alla domanda “Vorreste sentire N. ?”, la migliore risposta
e’ “Spetta a lei la scelta”
* Chiamare i testimoni di ciascuna parte (e quelli del comitato, se ci sono)
uno alla volta. Limitare le domande delle parti ai testimoni (esse potrebbero
divagare con affermazioni generiche).
* Invitare il protestato ad interrogare per primo i testimoni del protestante
(e viceversa). Questo per prevenire che il protestante possa influenzare il
suo teste fin dall’inizio.
* Permettere che deponga un membro del comitato per le proteste che abbia visto
l’incidente (regola 63.6), ma soltanto
alla presenza delle parti. Il membro può essere interrogato, e può
rimanere nell’aula (regola 63.3 (a))
* Cercare di prevenire domande che possano suggerire la risposta al teste o
testimonianze “per sentito dire”, ma, se ciò è impossibile,
tenere le prove così raccolte in scarsa considerazione
* Accettare le deposizioni per iscritto di un teste che non sia possibile interrogare,
solamente se tutte le parti sono d’accordo. Nel fare ciò essi perdono
il loro diritto di interrogare quel testimone (regola 63.6).
* Richiedere a un membro del comitato di verbalizzare le deposizioni, particolarmente
in fatto di tempi, distanze, velocità, ecc..
* Invitare prima il protestante e poi il protestato a presentare un’esposizione
conclusiva della loro versione, particolarmente su ogni applicazione o interpretazione
delle regole.
M3.3 Accertamento dei fatti (regola 63.6).
* Mettere per iscritto i fatti accertati, risolvere i dubbi da un punto di vista
o dall’altro.
* Richiamare le parti per ulteriori domande, quando occorre.
* Se è il caso, tracciare un diagramma dell’incidente in base ai
fatti accertati.
M3.4 Decisione della protesta o della richiesta di riparazione
(regola 64)
* Basare la decisione sui fatti accertati (se ciò non appare possibile,
ricercare ulteriori fatti).
* In casi di riparazione, essere certi che non occorrono ulteriori prove da
parte di barche che saranno interessate dalla decisione.
M3.5 Informare le parti (regola 65)
* Richiamare le parti e leggere loro i fatti accertati, le conclusioni e le
regole applicabili, e la decisione. Se il tempo stringe è lecito leggere
la decisione e rimandare i dettagli a più tardi.
* Dare a ciascuna parte, se richiesto, copia delle decisioni. Archiviare la
protesta o la richiesta di riparazione assieme ai documenti del comitato.
M4 RIAPERTURA DELL’UDIENZA (Regola 66)
Quando una parte, entro il tempo limite, ha fatto richiesta di riapertura di
una udienza, sentire la parte che la presenta, prendere visione di ogni video
ecc.; e decidere se vi è qualche nuova prova materiale suscettibile di
farvi modificare la vostra decisione. Decidere se la vostra interpretazione
delle regole possa essere stata errata; avere larghe vedute per quel che riguarda
un vostro eventuale errore. Se non si prospetta nessuna delle suddette ipotesi,
respingere la richiesta di riapertura; altrimenti programmare una udienza.
M5 COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE (Regola 69)
M5.1 Un’azione promossa in base a questa regola non è
una protesta, ma il comitato per le proteste comunica per iscritto al concorrente
le sue imputazioni, prima dell’udienza. L’udienza è condotta
con le stesse norme delle altre udienze, ma il comitato deve essere composto
da almeno tre membri (regola 69.1 (b)). Adottare ogni attenzione per proteggere
i diritti del concorrente.
M5.2 Un concorrente o una barca non può fare una protesta ai
sensi della regola 69, ma il modulo di protesta d’un concorrente che cerca
di farlo può essere accettato come un rapporto indirizzato al comitato
per le proteste, che a sua volta può decidere se aprire un’udienza
o meno.
M5.3 Se appare opportuno aprire una udienza ai sensi della regola 69
in conseguenza di un incidente relativo alla Parte 2, è importante, prima
di procedere contro il concorrente ai sensi dei questa regola, esaminare con
la normale procedura ogni protesta tra le barche e decidere quale barca abbia
eventualmente violato quale regola.
M5.4 Benché l’azione ai sensi della regola 69 sia avviata
contro un concorrente e non contro una barca, può essere penalizzata
anche una barca (regola 69.1(b)).
M5.5 Il comitato per le proteste può ammonire il concorrente
(regola 69.1(b)), nel qual caso non è necessario inviare un rapporto
all’autorità nazionale. Se viene disposta una penalizzazione e
viene fatto un rapporto all’autorità nazionale, è utile
raccomandare all’autorità nazionale se sia, o meno, il caso di
avviare un’ulteriore azione.
M6 APPELLI (Regola 70 e Appendice F)
Se le decisioni sono appellabili
M7 PROVE FOTOGRAFICHE
Le fotografie e le cassette video possono talvolta fornire utili prove, ma il
comitato per le proteste dovrebbe riconoscere i loro limiti e tenere presenti
i seguenti punti:
· La parte che produce una prova fotografica ha la responsabilità
di provvedere a prepararne la visione;
· Vedere più volte il nastro per ricavarne tutte le informazioni;
· La percezione della profondità di una macchina ad obbiettivo
è molto scarsa; con un teleobiettivo è inesistente.
Quando la macchina riprende l’immagine di due barche ingaggiate ad angolo
retto con la loro rotta, è impossibile stabilire la distanza tra di esse.
Quando la macchina le riprende di prua è impossibile vedere se vi è
un ingaggio a meno che esso sia notevole.
· Fare le seguenti domande
· Dove si trovava la macchina da presa rispetto alle barche?
· La macchina era su di un supporto in movimento? Se così era,
in quale direzione e a che velocità?
· L’angolazione cambia via via che le barche s’avvicinano
al punto critico? Una carrellata rapida provoca un cambiamento radicale.
· La macchina da presa aveva una visione completa durante tutto l’incidente?