61 REQUISITI DELLA PROTESTA

61.1 Informare il protestato

(a) Una barca che intende protestare deve informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione. Se la sua protesta riguarda un incidente avvenuto nell’area di regata, che la vede coinvolta o che essa ha visto, deve gridare ‘Protesto!’ ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione per ciascuna azione. La barca terrà la bandiera esposta sino a quando essa non è più in regata. Comunque,

(1) se l’altra barca non si trova a portata di voce, la barca protestante non ha l’obbligo di richiamare, ma deve informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione;

(2) se la lunghezza dello scafo della barca protestante è inferiore a 6 metri, la barca non ha l’obbligo di esporre una bandiera rossa;

(3) se dall’incidente derivano danni o lesioni che sono evidenti per le barche coinvolte nell’incidente medesimo, ed una di esse intende protestare, le prescrizioni di questa regola non le si applicano, ma essa dovrà adoperarsi per informare l’altra barca entro il tempo limite della regola 61.3.

(b) Un comitato di regata o un comitato per le proteste che intende protestare una barca deve informarla alla prima ragionevole occasione. In ogni caso, se la protesta riguarda un incidente che il comitato ha osservato nell’area di regata, esso deve informare la barca dopo la fine della regata, entro il tempo limite della regola 61.3.

(c) Se il comitato per le proteste decide di protestare una barca a norma della regola 60.3(a)(2), esso deve informarla alla prima ragionevole occasione, chiudere l’udienza corrente, procedere secondo quanto richiesto dalla regola 61.2 e 63 e dar corso all’udienza congiunta della protesta originale e di quella nuova.

61.2 Contenuto della protesta

Una protesta deve essere fatta in iscritto e deve identificare

(a) il protestante e il protestato;

(b) l’incidente, includendo dove e quando sia avvenuto;

(c) ogni regola che il protestante ritenga sia stata violata; e

(c) il nome del rappresentante della barca protestante.

Comunque, se il requisito (b) è rispettato, il requisito (a) può essere regolarizzato in qualsiasi momento prima dell’udienza, ed i requisiti (c) e (d) possono essere regolarizzati prima o durante l’udienza.

61.3 Tempo limite per la protesta

Una protesta d’una barca, o del comitato di regata o del comitato per le proteste per un incidente che il comitato osserva nell’area di regata, deve essere consegnata all’ufficio di regata entro il tempo limite stabilito nelle istruzioni di regata. Se non è stato stabilito, il tempo limite è di due ore dopo l’arrivo dell’ultima barca in regata. Altre proteste del comitato di regata o del comitato per le proteste devono essere consegnate all’ufficio di regata non oltre due ore dopo che il comitato ha ricevuto la relativa informazione. Il comitato per le proteste deve estendere il tempo se vi è una buona ragione per farlo.