APPENDICE F
PROCEDIMENTI D’APPELLO

Si veda la regola 70. La presente appendice può essere modificata da norme di un’autorità nazionale, ma non dalle istruzioni di regata.

F1 APPELLI E RICHIESTE
Devono essere sottoposti all’autorità nazionale dell’evento gli appelli, le domande dei comitati per le proteste
di conferma o correzione delle proprie decisioni, e le richieste d’interpretazione delle regole.

F2 INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

F2.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del comitato per le proteste, o della sua decisione di non riaprire un’udienza, l’appellante deve mandare all’autorità nazionale un appello, assieme ad una copia della decisione del comitato per le proteste. L’appello deve dichiarare il motivo per cui l’appellante ritiene non corrette la decisione presa o le procedure seguite dal comitato per le proteste.

F2.2
L’appellante deve anche mandare, assieme all’appello o in seguito al più presto possibile, ciascuno dei seguenti documenti di cui abbia la disponibilità:

(a) la protesta (o proteste) scritta o la richiesta (richieste) di riparazione:

(b) un diagramma, preparato o confermato dal comitato per le proteste, con l’indicazione delle posizioni e delle rotte di tutte le barche implicate, della rotta per la prossima boa e della sua par te obbligator ia, della forza e direzione del vento e, qualora sia rilevante, della profondità dell’acqua e della direzione e velocità di una eventuale corrente;

(c) il bando di regata, le istruzioni di regata e le altre condizioni che regolano la manifestazione, ed ogni loro modifica.

(d) ogni rilevante documento supplementare; e

(e) i nomi e gli indirizzi postali ed e-mail, nonché i numeri di telefono di tutte le parti dell’udienza e del presidente del comitato per le proteste.

La FIV prescrive :
Il concorrente che intende appellare una decisione di un Comitato per le proteste dovrà richiedere il più presto possibile al Circolo Organizzatore copia della stessa e degli altri atti della protesta.
Dovrà a sua volta trasmetterli nel termine perentorio di 15 giorni dalla data della decisione del Comitato per le proteste ed unitamente all' appello (farà fede il timbro postale) alla Giuria d'Appello FIV.
E' in facoltà di quest'ultima, nel caso di comprovate difficoltà per la loro acquisizione e se tempestivamente richiesta, concedere all'appellante un'ulteriore termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione prescritta dalla reg. F 2.2 (ma non dell'atto di appello).
La Giuria d'Appello invierà copia dell'appello al Presidente del Comitato per le proteste ed all'appellato che entro dieci giorni dal ricevimento dovranno trasmettere alla stessa le loro osservazioni.
La Giuria d'Appello a sua volta le inoltrerà all'appellante con invito a presentare eventuale memoria entro dieci giorni.
Decorso quest'ultimo termine l'appello sarà deciso sulla scorta della documentazione fino a quel momento acquisita.
F2.3 Una richiesta di conferma o correzione della sua decisione inviata da un comitato per le proteste deve essere spedita entro 15 giorni dalla data della decisione e deve includere la decisione ed i documenti di cui alla regola F2.2. Una richiesta d’interpretazione d’una regola deve includere i fatti presunti.


F3 RESPONSABILITA’ DELL’AUTORITA’ NAZIONALE E DEL COMITATO PER LE PROTESTE
Alla ricezione di un appello o di una richiesta di conferma o di correzione, l’autorità nazionale deve mandare alle parti ed al comitato per le proteste copia dell’appello o della richiesta e della decisione presa dal comitato per le proteste. Essa deve chiedere inoltre al comitato per le proteste copia della relativa documentazione elencata nella regola F2.2 che non sia stata fornita dall’appellante o dal comitato per le proteste, e quest’ultimo deve inviarli prontamente all’autorità nazionale. Alla loro ricezione, l’autorità nazionale provvederà ad inviarne copia alle parti.

F4 OSSERVAZIONI
Le parti ed il Comitato per le proteste possono fare osservazioni circa l’appello, la richiesta o qualsiasi altro documento elencato nella regola F2.2, inviandole per iscritto all’autorità nazionale. Le osservazioni su detti documenti devono essere proposte entro 15 giorni dalla data di ricezione degli stessi dalla autorità nazionale. L’autorità nazionale deve inviare copia delle osservazioni alle parti ed al comitato per le proteste a seconda del caso.

F5 FATTI INADEGUATI; RIAPERTURA
L’autorità nazionale deve accettare l’indagine dei fatti del comitato per le proteste, salvo quando decida che essi non sono adeguati. In questo caso deve richiedere al comitato per le proteste di fornire ulteriori fatti o altre informazioni, oppure di riaprire l’udienza e riferire circa ogni nuovo accertamento dei fatti. Il comitato per le proteste deve adempiere prontamente alla richiesta.

F6 RITIRO D’UN APPELLO
Un appellante può ritirare un appello prima che sia deciso, con l’accettazione della decisione del comitato per le proteste.