APPENDICE F
PROCEDIMENTI D’APPELLO
Si veda la regola 70. La presente appendice può essere modificata da norme di un’autorità nazionale, ma non dalle istruzioni di regata.
F1 APPELLI E RICHIESTE
Devono essere sottoposti all’autorità nazionale dell’evento
gli appelli, le domande dei comitati per le proteste
di conferma o correzione delle proprie decisioni, e le richieste d’interpretazione
delle regole.
F2 INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
F2.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta
del comitato per le proteste, o della sua decisione di non riaprire un’udienza,
l’appellante deve mandare all’autorità nazionale un appello,
assieme ad una copia della decisione del comitato per le proteste. L’appello
deve dichiarare il motivo per cui l’appellante ritiene non corrette la
decisione presa o le procedure seguite dal comitato per le proteste.
F2.2 L’appellante deve anche mandare, assieme all’appello
o in seguito al più presto possibile, ciascuno dei seguenti documenti
di cui abbia la disponibilità:
(a) la protesta (o proteste) scritta o la richiesta (richieste) di riparazione:
(b) un diagramma, preparato o confermato dal comitato per le proteste, con l’indicazione
delle posizioni e delle rotte di tutte le barche implicate, della rotta per
la prossima boa e della sua par te obbligator ia, della forza e direzione del
vento e, qualora sia rilevante, della profondità dell’acqua e della
direzione e velocità di una eventuale corrente;
(c) il bando di regata, le istruzioni di regata e le altre condizioni che regolano
la manifestazione, ed ogni loro modifica.
(d) ogni rilevante documento supplementare; e
(e) i nomi e gli indirizzi postali ed e-mail, nonché i numeri di telefono
di tutte le parti dell’udienza e del presidente del comitato per le proteste.
La FIV prescrive :
Il concorrente che intende appellare una decisione di un Comitato per le proteste
dovrà richiedere il più presto possibile al Circolo Organizzatore
copia della stessa e degli altri atti della protesta.
Dovrà a sua volta trasmetterli nel termine perentorio di 15 giorni dalla
data della decisione del Comitato per le proteste ed unitamente all' appello
(farà fede il timbro postale) alla Giuria d'Appello FIV.
E' in facoltà di quest'ultima, nel caso di comprovate difficoltà
per la loro acquisizione e se tempestivamente richiesta, concedere all'appellante
un'ulteriore termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione
prescritta dalla reg. F 2.2 (ma non dell'atto di appello).
La Giuria d'Appello invierà copia dell'appello al Presidente del Comitato
per le proteste ed all'appellato che entro dieci giorni dal ricevimento dovranno
trasmettere alla stessa le loro osservazioni.
La Giuria d'Appello a sua volta le inoltrerà all'appellante con invito
a presentare eventuale memoria entro dieci giorni.
Decorso quest'ultimo termine l'appello sarà deciso sulla scorta della
documentazione fino a quel momento acquisita.
F2.3 Una richiesta di conferma o correzione della sua decisione inviata da un
comitato per le proteste deve essere spedita entro 15 giorni dalla data della
decisione e deve includere la decisione ed i documenti di cui alla regola F2.2.
Una richiesta d’interpretazione d’una regola deve includere i fatti
presunti.
F3 RESPONSABILITA’ DELL’AUTORITA’ NAZIONALE E DEL
COMITATO PER LE PROTESTE
Alla ricezione di un appello o di una richiesta di conferma o di correzione,
l’autorità nazionale deve mandare alle parti ed al comitato per
le proteste copia dell’appello o della richiesta e della decisione presa
dal comitato per le proteste. Essa deve chiedere inoltre al comitato per le
proteste copia della relativa documentazione elencata nella regola F2.2 che
non sia stata fornita dall’appellante o dal comitato per le proteste,
e quest’ultimo deve inviarli prontamente all’autorità nazionale.
Alla loro ricezione, l’autorità nazionale provvederà ad
inviarne copia alle parti.
F4 OSSERVAZIONI
Le parti ed il Comitato per le proteste possono fare osservazioni circa l’appello,
la richiesta o qualsiasi altro documento elencato nella regola F2.2, inviandole
per iscritto all’autorità nazionale. Le osservazioni su detti documenti
devono essere proposte entro 15 giorni dalla data di ricezione degli stessi
dalla autorità nazionale. L’autorità nazionale deve inviare
copia delle osservazioni alle parti ed al comitato per le proteste a seconda
del caso.
F5 FATTI INADEGUATI; RIAPERTURA
L’autorità nazionale deve accettare l’indagine dei fatti
del comitato per le proteste, salvo quando decida che essi non sono adeguati.
In questo caso deve richiedere al comitato per le proteste di fornire ulteriori
fatti o altre informazioni, oppure di riaprire l’udienza e riferire circa
ogni nuovo accertamento dei fatti. Il comitato per le proteste deve adempiere
prontamente alla richiesta.
F6 RITIRO D’UN APPELLO
Un appellante può ritirare un appello prima che sia deciso, con l’accettazione
della decisione del comitato per le proteste.