APPENDICE N - GIURIE INTERNAZIONALI
Vedere le regole 70.4 e 89 (c). La presente appendice non deve essere modificata
da istruzioni di regata o da prescrizioni
di ’autorità nazionali’.
N1 COMPOSIZIONE, NOMINA E ORGANIZZAZIONE
N1.1 Una giuria internazionale deve essere composta da esperti
velisti con eccellente conoscenza delle regole di regata e vasta esperienza
di comitato per le proteste. Deve essere indipendente e non comprendere membri
del comitato di regata, e deve essere nominata dall’autorità organizzatrice,
con l’approvazione dell’autorità nazionale, qualora sia richiesta
(vedere la regola 90 (b)) o dell’ISAF a norma della regola 88.2(b).
N1.2 La giuria deve essere composta da un presidente, un vicepresidente
se opportuno, e da altri membri per un totale di almeno cinque. La maggioranza
deve essere di Giudici Internazionali. La giuria può nominare un segretario,
che non deve essere membro della giuria.
N1.3 Non più di due membri della stessa Autorità Nazionale
(tre nei Gruppi M – N e Q) devono appartenere alla stessa autorità
nazionale.
N1.4
(a) Una Giuria di dieci o più membri può suddividersi in due o
più pannelli di almeno cinque membri ciascuno la maggioranza dei quali
deve essere di Giudici Internazionali. In tal caso i requisiti per l’appartenenza
alla giuria completa, vanno riferiti ad ogni suo pannello ma non alla giuria
completa.
(b)Una Giuria di meno di 10 membri può suddividersi in due o più
pannelli di almeno tre membri ciascuno, la maggioranza dei quali deve essere
di Giudici Internazionali. I membri di ciascun pannello devono essere di almeno
tre differenti autorità nazionali ad eccezione nel Gruppo M, N o Q, ove
essi devono essere di almeno due differenti autorità nazionali. Se non
soddisfatta dalla decisione di un pannello, una parte ha diritto a una udienza
presso una giuria composta a norma delle regole N1,1, N1.2 e N1.3, eccetto per
i fatti accertati, se richiesto entro il tempo limite specificato nelle istruzioni
di regata.
N1.5 Quando per cause di malattia o di emergenza la giuria ha meno
di cinque membri, e non sono disponibili sostituzioni qualificate, essa rimane
validamente costituita se consiste di almeno tre membri. Quando vi sono tre
o quattro membri, essi devono essere di almeno tre differenti autorità
nazionali eccetto nei Gruppi M, N e Q, ove essi devono essere di almeno due
differenti autorità nazionali
N1.6 Quando per la nomina di una giuria internazionale è richiesta
la approvazione dell’autorità nazionale (vedere la regola 90 (b)),
la comunicazione della sua approvazione deve essere inserita nelle istruzioni
di regata o va affissa all’albo ufficiale dei comunicati.
N1.7 Se la giuria agisce senza essere regolarmente costituita, le sue
decisioni possono venire appellate.
N2 RESPONSABILITÀ
N2.1 Una giuria internazionale ha la responsabilità di esaminare
e decidere tutte le proteste, le richieste di riparazione
e le altre questioni di cui alle regole della Parte 5. Quando richiesto dall’autorità
organizzatrice o dal comitato
di regata, essa deve consigliarli ed assisterli in ogni materia riguardante
direttamente la regolarità della
manifestazione.
N2.2 A meno che l’autorità organizzatrice stabilisca
altrimenti, la giuria deve:
(a) decidere questioni di eleggibilità, di stazza o inerenti a certificati
delle barche; e
(b) autorizzare la sostituzione di concorrenti, barche, vele o equipaggiamento.
N2.3 Se è stato così stabilito dall’autorità
organizzatrice, la giuria deve
(a) apportare o approvare modifiche alle istruzioni di regata,
(b) sovrintendere o dirigere il comitato di regata nella conduzione delle regate,
e
(c) decidere su altre materie ad essa deferite dall’autorità organizzatrice.
N3 PROCEDURE
N3.1 Le decisioni della giuria vanno prese a maggioranza semplice
di tutti i suoi membri. In caso di parità di voti, il presidente della
riunione può avere un voto aggiuntivo.
N3.2 Se si ritiene desiderabile che certi membri non partecipino
alla discussione e decisione d’una protesta o richiesta di riparazione,
la giuria rimane validamente costituita con almeno tre membri. Almeno due di
questi membri devono essere giudici internazionali.
N3.3 I suoi membri non vanno considerati parti interessate (vedere
la regola 63.4) a motivo della loro nazionalità.
N3.4 Se un pannello non riesce a raggiungere una decisione, può
aggiornarsi e riferire la questione alla giuria al completo.