CASO 80   

Regola 60, Diritto di protestare e chiedere riparazione
Regola 61.2, Contenuto della protesta
Regola 62, Riparazione

Un’udienza di una protesta e la relativa decisione debbono essere circoscritte allo specifico incidente indicato nella protesta. Senza un’udienza una barca non può essere penalizzata per non aver compiuto il percorso.

Riassunto dei fatti

Quando A taglia la linea d’arrivo, il Comitato di Regata la classifica DNF, ritenendo che non abbia compiuto correttamente il percorso.
A chiede riparazione, per non essere stata classificata, malgrado fosse arrivata regolarmente.
Il Comitato per le Proteste non concede ad A riparazione, ritenendo che la Regola 62 non possa essere applicata, poiché A non ha compiuto il percorso, ciò che era unicamente imputabile ad essa, e non dovuto ad un’azione od omissione del Comitato di Regata.
A presenta appello.

Decisione

Appello accolto.
Il Comitato di Regata ha sbagliato nel classificare in maniera sommaria A come DNF, pur essendo arrivata regolarmente secondo la definizione di Arrivo.
Il Comitato di Regata avrebbe potuto classificare A come DNF solo se fosse arrivata non correttamente. Poiché A ha tagliato la linea di arrivo dalla direzione dell’ultima boa, A avrebbe dovuto essere classificata come arrivata.
Un principio fondamentale nella procedura delle proteste è che un’udienza deve essere circoscritta all’incidente identificato, secondo il temine preciso, usato nella Regola 61.2(b).
La Regola 61.2 richiede che una protesta includa la descrizione od identifichi l’incidente; la mancanza di tale identificazione non è rimediabile.
Analogamente, se il Comitato per le Proteste, inizia un’azione autonomamente, la Regola 61.2 gli fa obbligo di includere nella sua protesta una descrizione dell’incidente. Poiché un Comitato per le Proteste deve limitare l’udienza all’incidente descritto nella protesta: sia che si tratti di una protesta di una barca contro un’altra, sia che si tratti di una richiesta di riparazione o di una protesta da parte di un Comitato, ogni penalità imposta dal Comitato è ugualmente soggetta ai medesimi limiti.
Quando A chiede riparazione, l’incidente per il quale si lamenta è di essere stata classificata DNF, pur essendo arrivata conformemente alla definizione di Arrivo.
Quando il Comitato per le Proteste ha discusso se A avesse o non avesse compiuto il percorso, ha esteso impropriamente l’udienza oltre la materia dell’incidente oggetto della richiesta di riparazione di A..
Riassumendo, i fatti indicano che A è arrivata correttamente secondo la definizione di Arrivo, pertanto A non avrebbe dovuto essere stata classificata DNF ed ha il diritto a riparazione a causa di un’azione non corretta del Comitato di Regata.
Non essendo stata protestata per non aver compiuto il percorso, A non avrebbe dovuto essere penalizzata per questa mancanza. Per tali motivi la decisione del Comitato per le Proteste è annullata, ed A reintegrata in classifica con il proprio orario d’arrivo.

USSA 1993/289