Regola 60, Diritto di protestare e chiedere
riparazione
Regola 61.2, Contenuto della protesta
Regola 62, Riparazione
Un’udienza di una protesta e la relativa decisione debbono essere circoscritte allo specifico incidente indicato nella protesta. Senza un’udienza una barca non può essere penalizzata per non aver compiuto il percorso.
Riassunto dei fatti
Quando A taglia la linea d’arrivo, il Comitato di Regata la classifica
DNF, ritenendo che non abbia compiuto correttamente il percorso.
A chiede riparazione, per non essere stata classificata, malgrado fosse arrivata
regolarmente.
Il Comitato per le Proteste non concede ad A riparazione, ritenendo che la
Regola 62 non possa essere applicata, poiché A non ha compiuto il percorso,
ciò che era unicamente imputabile ad essa, e non dovuto ad un’azione
od omissione del Comitato di Regata.
A presenta appello.
Decisione
Appello accolto.
Il Comitato di Regata ha sbagliato nel classificare in maniera sommaria A
come DNF, pur essendo arrivata regolarmente secondo la definizione di Arrivo.
Il Comitato di Regata avrebbe potuto classificare A come DNF solo se fosse
arrivata non correttamente. Poiché A ha tagliato la linea di arrivo
dalla direzione dell’ultima boa, A avrebbe dovuto essere classificata
come arrivata.
Un principio fondamentale nella procedura delle proteste è che un’udienza
deve essere circoscritta all’incidente identificato, secondo il temine
preciso, usato nella Regola 61.2(b).
La Regola 61.2 richiede che una protesta includa la descrizione od identifichi
l’incidente; la mancanza di tale identificazione non è rimediabile.
Analogamente, se il Comitato per le Proteste, inizia un’azione autonomamente,
la Regola 61.2 gli fa obbligo di includere nella sua protesta una descrizione
dell’incidente. Poiché un Comitato per le Proteste deve limitare
l’udienza all’incidente descritto nella protesta: sia che si tratti
di una protesta di una barca contro un’altra, sia che si tratti di una
richiesta di riparazione o di una protesta da parte di un Comitato, ogni penalità
imposta dal Comitato è ugualmente soggetta ai medesimi limiti.
Quando A chiede riparazione, l’incidente per il quale si lamenta è
di essere stata classificata DNF, pur essendo arrivata conformemente alla
definizione di Arrivo.
Quando il Comitato per le Proteste ha discusso se A avesse o non avesse compiuto
il percorso, ha esteso impropriamente l’udienza oltre la materia dell’incidente
oggetto della richiesta di riparazione di A..
Riassumendo, i fatti indicano che A è arrivata correttamente secondo
la definizione di Arrivo, pertanto A non avrebbe dovuto essere stata classificata
DNF ed ha il diritto a riparazione a causa di un’azione non corretta
del Comitato di Regata.
Non essendo stata protestata per non aver compiuto il percorso, A non avrebbe
dovuto essere penalizzata per questa mancanza. Per tali motivi la decisione
del Comitato per le Proteste è annullata, ed A reintegrata in classifica
con il proprio orario d’arrivo.
USSA 1993/289