86 MODIFICHE ALLE REGOLE

86.1 Una regola di regata non può essere modificata salvo che ciò sia consentito dalla regola stessa o dalle disposizioni seguenti:

(a) Prescrizioni di un’autorità nazionale possono modificare una regola di regata, ma non le Definizioni, una regola dell’Introduzione, il Principio del “Comportamento Sportivo e le Regole”, le Parti 1, 2 o 7; le regole 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 o 80; una regola di un’appendice che modifichi una di queste regole; le Appendici H o N; le Regulation ISAF 19, 20, 21 o 22.

(b) Le istruzioni di regata possono modificare una regola, ma non la regola 76.1, l’Appendice F, o una regola elencata nella regola 86.1 (a).
Comunque, le istruzioni di regata possono modificare a “due” o “quattro” il numero delle lunghezze di scafo che determinano la zona attorno alle boe, a condizione che il numero sia lo stesso per tutte le boe e tutte le barche che usano quelle boe. Se le istruzioni di regata modificano una regola o quella definizione, esse devono referirsi specificatamente alla regola o definizione e precisare la modifica.

(c) Le regole di classe possono modificare soltanto le regole di regata 42, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Le suddette modifiche devono riferirsi specificatamente alla regola e precisare la modifica.

Nota: il secondo paragrafo di questa regola sarà in vigore dal 1 gennaio 2011.

86.2 In deroga alla regola 86.1, l’ISAF ha facoltà in alcune limitate circostanze (vedi la Regulation ISAF 31.1.3) di autorizzare modifiche alle regole di regata per una specifica manifestazione internazionale. L’autorizzazione sarà contenuta nella lettera di approvazione all’ente organizzatore della manifestazione e nel bando e nelle istruzioni di regata, e la lettera sarà affissa all’albo ufficiale della manifestazione.

86.3 Se un’autorità nazionale lo prescrive, le restrizioni nella regola 86.1 non si applicano se le regole sono modificate per sviluppare o testare proposte di regole. L’autorità nazionale può prescrivere che per tali modifiche sia richiesta la sua approvazione.

La FIV prescrive : una autorità organizzatrice che desideri modificare una delle regole di cui alla 86.1, allo scopo di sperimentare nuove regole in regate locali, dovrà inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione alla FIV e trasmettere un resoconto al termine della prova.