86 MODIFICHE ALLE REGOLE

86.1 Una regola di regata non può essere modificata salvo che ciò sia consentito dalla regola stessa o dalle disposizioni seguenti:

(a) Prescrizioni di un’autorità nazionale possono modificare una regola di regata, ma non le Definizioni, una regola dell’Introduzione, il Principio del “Comportamento Sportivo e le Regole”, le Parti 1, 2 o 7; le regole 42, 43.1, 43.2, 69, 70, 71, 75, 76.2 o 79; una regola di un’appendice che modifichi una di queste regole; le Appendici H o N; le Regulation ISAF 19, 20 o 21.

(b) Le istruzioni di regata possono modificare una regola facendo specifico riferimento ad essa e precisandone la modifica, ma non la regola 76.1, l’Appendice F, o una regola elencata nella regola 86.1 (a).

(c) Le regole di classe possono modificare soltanto le regoledi regata 42, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

86.2 In deroga alla regola 86.1, l’ISAF ha facoltà in alcune limitate circostanze (vedi la Regulation ISAF 31.1.3) di autorizzare modifich alle regole di regata per una specifica manifestazione internazionale. L’autorizzazione sarà contenuta nella lettera di approvazione all’ente organizzatore della manifestazione e nel bando di regata e nelle istruzioni di regata, e la lettera sarà affissa all’albo ufficiale della manifestazione.

86.3 Se una autorità nazionale lo prescrive, queste restrizioni non si applicano se le regole sono modificate per sviluppare o testare proposte di regole. L’autorità nazionale può prescrivere che per tali modifiche sia richiesta la sua approvazione.

La FIV prescrive : una autorità organizzatrice che desideri modificare una delle regole di cui alla 86.1, allo scopo di sperimentare nuove regole in regate locali, dovrà inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione alla FIV e trasmettere un resoconto al termine della prova